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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art 1-DENOMINAZIONE E SEDE  Nello spirito della costituzione della repubblica Italiana ed in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo n°36  e seguenti del codice civile è costituita, con sede sociale a Viareggio in via Guerrazzi n° 6, l’associazione di promozione sociale denominata Anfiteatro Fabio Chiesa.


Art 2- FINALITA' L’associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone, come oggetto principale di offrire idonei ed efficienti servizi, mezzi e strutture relativi alle esigenze ricreative, culturali, sociali, motorie e sportive, in particolare, promuove e svolge attività nel campo:
a) realizzare spettacoli teatrali;
b) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni, ecc.;
c) valorizzare le tradizioni popolari;
d) partecipare alla realizzazione di rassegne, eventi e concorsi teatrali e musicali;
e) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
f) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione;
g) Favorire, sviluppare e proporre attività ricreative.
h) Favorire attività culturali con giovani, bambini, disabili e disagiati.
i) Sviluppo della formazione degli operatori del settore.
l) Utilizzo del Circo, Teatro  e Teatro Circo come strumento educativo.
m) Utilizzo delle petizioni e raccolta firme per lo sviluppo degli scopi dell’Associazione.
n) Creare una rete di comunicazione con le diverse realtà sul territorio e fuori dal territorio, per poter creare una rete,  fortemente radicata sul territorio.
o) Promozione e salvaguardia del territorio.
p) Promozione e diffusione della cultura enogastronomica della zona e non.
L'associazione Anfiteatro Fabio Chiesa riprende le finalità, gli obiettivi e le attività dell'associazione Gran Mastro Burattinaio.
L’Associazione aderisce a organismo riconosciuto a livello nazionale, accettandone relativi regolamenti e scopi. 


Art 3 Per il conseguimento degli scopi anzi detti l’Associazione svolge attività primaria istituzionale e strumentale secondaria complementare, assumendosi i seguenti compiti:

a)Gestione e promozione nei seguenti settori di attività :
- realizzare spettacoli teatrali;
- favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
- valorizzare le tradizioni popolari;
- partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali qualificati;
- favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione.

b) Partecipare, gestire e promuovere attività ricreativa e culturale, sociale e sportiva e tutte quelle connesse allo svolgimento di manifestazioni di natura ricreative, culturali e sportive

c) Perseguire finalità ricreative, culturali e sportive attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura e della ricreazione.
d) Acquistare, vendere, costruire e gestire immobili e impianti ricreativi, culturali e sportivi in proprio o anche con la partecipazione di terzi e per conto terzi, sia privati che pubblici.
e) Gestire punti ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività similari per conto proprio e con terzi, sia privati che pubblici.



SOCI

Art. 4 L’Associazione si compone di: soci fondatori, soci sostenitori, soci onorari e soci ordinari.
Art.5 Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo e assumendo l’onere finanziario.
Art. 6 Sono soci sostenitori ed ordinari tutti coloro che verseranno le quote sociali decise dal consiglio direttivo. Gli associati sono obbligati a versare una quota, che non può essere trasmessa, o contributo annuale, stabiliti in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata dal consiglio direttivo annualmente per l’anno successivo. Nel caso contrario vale la quota dell’anno precedente.
Art. 7 Sono soci onorari i soci nominati dal consiglio direttivo per i contributi particolari resi all’associazione. Gli oneri del tesseramento sono a carico dell’associazione. Il titolo rimane a vita a meno che non metta in atto comportamenti contrari allo statuto, in tal caso il consiglio direttivo si riserva il diritto di deciderne l’espulsione. I soci onorari non hanno oneri e doveri nei confronti dell’associazione.
Art. 8 Chi intende essere ammesso come associato potrà presentare al Consiglio domanda scritta o verbale, attenendosi al presente statuto e osservandone eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
Il presidente o un delegato dal Presidente, si riservano la possibilità di ammettere come socio un richiedente che ne faccia domanda senza necessariamente presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nel caso di comportamento non idoneo il Consiglio Direttivo si riserva la recessione in un secondo tempo.
Art. 9 I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle attività dell’Associazione. L’effettività del rapporto associativo viene disciplinata e garantita in modo uniforme, come anche le modalità associative, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, dando al socio stesso il diritto al voto per quanto riguarda tutte le decisioni relative alla vita dell’Associazione stessa, con la sola eccezione per l’approvazione e le modifiche allo Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, dove il diritto di voto viene riservato ai soci maggiori d’età. Hanno diritto al voto tutti i soci in possesso della tessera dell'associazione dell'anno in corso da almeno sei mesi.
L’unico obbligo che ogni socio ha nei confronti dell’Associazione è quello di seguire fedelmente e coerentemente la lettera dello Statuto.



RECESSO E ESCLUSIONE

Art 10 La qualifica di socio si perde per:
- decesso
- mancato pagamento della quota sociale.
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.
- espulsione o radiazione
Art 11 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato : a) che non ottemperi alle disposizione del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione d) che in qualunque modo arrechi danni gravi o anche morali all’associazione. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel registro degli associati.
Art 12 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate all’associato destinatario, mediante lettera gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

GRATUITA’ DELLE CARICHE
Art 13 Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti degli organi eletti solo il rimborso delle spese vive sostenute e giustificate.

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE
Art 14. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all’associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad esse facente capo. Sono fonte di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, dell’associazione:
I proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare;
Proventi ricavati dalle attività svolte e servizi prodotti;
Le quote associative;
Proventi da partecipazioni con associazioni;
Le donazioni e i lasciti testamentali;
Le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività o dei progetti.

ESERCIZIO SOCIALE
Art 15 L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art 16. Sono organi dell’associazione a) l’assemblea degli associati b) il consiglio direttivo c) il collegio dei sindaci revisori.

ASSEMBLEA
Art.17 Le assemblee sono organi sovrani degli associati o partecipanti e possono essere ordinarie e straordinarie. L’eleggibilità degli organi amministrativi è libera con il principio del voto singolo di cui all’ art. 2532 secondo comma del CC.LL. loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nei locali della sede almeno sette giorni prima della adunanza o con altro mezzo pubblicitario e deve contenere l’ordine del giorno il luogo la data e l’ora della riunione.

Art. 18 Le competenze dell’assemblea ordinaria sono : a) approvazione del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; b)procedere alla nomina delle cariche sociali; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva eventuali regolamenti. L’Assemblea può essere convocata quante volte il Consiglio lo ritenga opportuno, dal Collegio dei sindaci revisori o da almeno un quinto degli associati.

Art. 19 L’assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.
Art. 20 In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Art. 21 L’assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall’Assemblea degli associati e per la quale verrà nominato un segretario per redigere il verbale.


CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri scelti tra gli associati ( in numero dispari ). I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il segretario eventualmente l’Amministratore. Il consiglio Direttivo è convocato dal presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta almeno sette giorni prima della adunanza in caso di urgenza almeno 24 ore prima tramite telegramma o email ufficiale. Le sedute sono valide se sarà presente la maggioranza e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Al Consiglio direttivo spetta tra l’altro: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni; b) redigere i bilanci e portarli all’approvazione dell’Assemblea; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare atti e contratti inerenti all’attività; e) deliberare su sezioni, costituzioni o scioglimenti; f) deliberare sull’ammissione, recessi esclusioni degli associati; g) compiere tutti gli atti e operazione per la corretta gestione e amministrazione dell’associazione.
Art. 23 In caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli. L’Assemblea sarà convocata nel caso in cui saranno sostituiti la metà più uno dei membri.
Art. 24 I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute sia ordinari e che straordinarie. Il consigliere che, senza giustificazione, non si presenta a 5 riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque dopo sei mesi di assenza, anche se giustificata, dai lavori del consiglio.
Presidente
Art.25 Il presidente che viene eletto dal Consiglio ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il potere di firma può essere assegnato anche al segretario e/o amministratore relativamente ai conti correnti bancari/postali o altri tipi di rapporti debitori o creditizi. Il presidente può approvare in loco la nomina a socio o delegare un membro del consiglio direttivo a tale scopo.



COLLEGIO SINDACALE

Art.26 Il collegio dei sindaci revisori è eletto dall’assemblea e può essere composta da uno a cinque membri effettivi ( in numero dispari). I sindaci durano in carica quattro anni come il consiglio direttivo e sono rieleggibili. In caso di mancanza fino alla metà più uno dei membri si voterà soltanto per quell’organismo e avrà la scadenza del consiglio direttivo.
Art.27 Il compito del collegio sindacale è quello del controllo dell’andamento amministrativo contabile dell’associazione, relazionare sul bilancio consuntivo. Può essere invitato alle riunioni del consiglio direttivo senza il diritto di voto.

SCIOGLIMENTO
Art.28 In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori fra gli associati che stabiliranno le modalità di devoluzione dei beni, ad Associazioni senza scopo di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità come da disposizioni in materia. E’ fatto assoluto divieto di distribuire in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

NORMA FINALE
Art.29 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia e per quanto di competenze le LL.RR. e regolamenti.

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